Rivalutazione delle sanzioni per la sicurezza.

sanzioni sicurezza sul lavoro

Decreto 146 2021 sicurezza: sospensione attività e comunicazione lavoro occasionale

Le misure della legge 215 2021 prevedono una stretta per le aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro d.ldg 81/2008.

C’è inoltre un significativo rafforzamento del sistema dei controlli con maggiori poteri all’ispettorato e al preposto.

Il decreto interviene con forti novità nel sistema sanzionatorio:

  • sospensione più facile dell’attività d’impresa: in caso di violazioni gravi scatterà già al primo verbale e verrà eliminata la recidiva.
  • riduzione dal 20 al 10% di lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro, oltre la quale scatta la temporanea cessazione di attività, senza preventiva instaurazione dei rapporti di lavoro. La conversione in legge ha inserito tra i lavoratori irregolari da conteggiare anche i lavoratori autonomi occasionali , per i quali sarà richiesta una comunicazione preventiva all’ispettorato territoriale.
  • Per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti.
  • L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti  di sospensione nell’immediatezza degli accertamenti (alle 12:00 del giorno successivo) ma anche su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. La sospensione può essere disposta anche dalle aziende sanitarie locali.
  •  Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito:
    • con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
    • con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
  • Il datore di lavoro durante la sospensione dell’attività è tenuto ad erogare la retribuzione e versare i contributi previdenziali per i lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione.

Tabella sanzioni aggiuntive:

 

FATTISPECIE

IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA

1

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

Euro 2.500

2

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

Euro 2.500

3

Mancata formazione ed addestramento

Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

4

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

Euro 3.000

5

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

Euro 2.500

6

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto

Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto

Euro 3.000

8

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

Euro 3.000

9

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Euro 3.000

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Euro 3.000

11

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

Euro 3.000

12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Euro 3.000

Maggiori poteri al preposto.

  • In regime di appalto o subappalto gli appaltatori devono indicare espressamente al committente il personale incaricato alla funzione di preposto per la sicurezza.
  •  I ccnl possono prevedere l’emolumento spettante al preposto per le attività di controllo delle misure di sicurezza e salute.
  • Il preposto può intervenire per modificare ogni comportamento non conforme alla normativa e alle disposizioni aziendali con obbligo di informare i superiori se la situazione non viene corretta ed eventualmente anche interrompere le attività dei lavoratori interessati. Per la violazione di questa funzione si prevede la pena dell’arresto fino a due mesi o di una ammenda a 491 a 1474 euro.
  • E’ prevista per la violazione dell’incarico al preposto la sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
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