Responsabilità per una caduta da un ponteggio in fase di allestimento

responsabilità per caduta da ponteggio in allestimento

Secondo un orientamento costante in materia di infortuni sul lavoro, l’eventuale condotta colposa del lavoratore infortunato non può assurgere a causa da sola sufficiente a produrre l’evento se riconducibile all’area di rischio propria del lavoro svolto.

È responsabile il datore di lavoro dell’infortunio accaduto a un proprio lavoratore dipendente caduto da un ponteggio in fase di allestimento risultato privo delle protezioni di sicurezza se ha disobbedito all’ordine impartitogli di non salirvi? Nella convinzione che non avesse tale responsabilità un datore di lavoro ha ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza di condanna per lesioni gravi inflittagli nei due primi gradi di giudizio.

Non si è detta d’accordo la suprema Corte di Cassazione che, nel rigettare il ricorso ritenendo infondate le motivazioni dallo stesso avanzate, ha ritenuto essere privo di efficacia il rilievo difensivo secondo il quale il ponteggio era in fase di allestimento e secondo il quale il lavoratore non avesse adempiuto all’ordine impartitogli dal datore di lavoro di non salirvi.

Del resto, ha sostenuto la suprema Corte e come osservato dai giudici di merito nella loro condivisibile motivazione l’eventuale condotta colposa del lavoratore infortunato, secondo un orientamento costante in materia di infortuni sul lavoro, non può assurgere a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione. Secondo la stessa, la Corte di merito aveva offerto una logica spiegazione in ordine alle cause dell’infortunio, mettendo in rilievo sulla base degli elementi acquisiti e puntualmente illustrati in motivazione, come il lavoratore fosse precipitato dal ponteggio allestito nel cantiere in cui operava la società di cui il ricorrente, datore di lavoro dell’infortunato, era il legale rappresentante.

La stessa Corte territoriale, ha sottolineato la Sezione IV, prendendo le mosse da tale causa, aveva evidenziato, come aveva già fatto il primo giudice, che il ponteggio era stato allestito in assenza dei necessari accorgimenti volti ad impedire cadute dall’alto, imposti dalle disposizioni del T.U. sulla sicurezza richiamate in contestazione. Il ponteggio, infatti, si presentava privo di parapetti, correnti, cancelletti e tavole fermapiede per cui la Corte territoriale aveva ricondotto alla responsabilità dell’imputato l’infortunio occorso al dipendente, avendo omesso il datore di lavoro di assicurare che le attività in quota, alle quali era stato evidentemente adibito il lavoratore, si svolgessero in condizioni di sicurezza.

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