MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 81/08: LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Sicursinergie: Sorveglianza Sanitaria

Importanti modifiche sono state apportate al decreto legislativo 81/08 con il decreto legge n.48 del 04/05/2023 art. 14.

In particolare rilevanza gli Artt. 18 e 25 del D.Lgs. 81/08:

  • Art. 18 comma 1 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.

  • Art. 25 comma 1 – Obblighi del medico competente

Il medico competente:

  • in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;
  • in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

Quindi,

  • l’obbligo di sorveglianza sanitaria non è più limitato alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n.81/08, ma è ampliato a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità. A supporto di quanto scritto, la Cassazione Penale Sez. III, 15 gennaio 2013 n.1856, ha sottolineato che “in tema di valutazione dei rischi”, il medico competente assume elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro, quali quelle di cui all’art. 18, comma 2, ma anche quelle che può e deve direttamente acquisire di sua iniziativa, ad esempio, in occasione delle visite agli ambienti di lavoro di cui all’art. 25, lettera I) o perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti.
  • Affinché la visita medica preventiva di idoneità iniziale possa dirsi esauriente, il medico è chiamato a chiedere al lavoratore la cartella sanitaria della precedente azienda del lavoratore.
  • In caso di gravi e motivate ragioni, non è più il datore di lavoro che deve nominare un medico sostituto ma è il medico competente incaricato che dovrà documentare per iscritto al datore di lavoro dell’azienda interessata, il nominativo del medico sostituto da lui scelto con indicazione della durata temporale della sostituzione.

 

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