I NUOVI OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Le novità apportate dalla legge n. 215/2021 al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – con il DL 146/2021 – hanno ridefinito in modo importante nomina, ruolo e obblighi del preposto.

La prima novità riguarda l’articolo 18 del D.Lgs. 81/08 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente), dove viene introdotta la lettera b-bis relativa alla figura del preposto.

Nello specifico, tale integrazione prevede che datore di lavoro e dirigenti debbano:

individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività“.

Di particolare interesse è l’ampliamento dell’azione del preposto, soprattutto al verificarsi di condizioni di insicurezza che riguardano aspetti comportamentali dei lavoratori, idoneità dei mezzi e delle attrezzature.

La norma introduce quindi nuovi obblighi per il preposto, che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti all’articolo 19 del Testo Unico. Dunque, in presenza di “non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale“, il preposto alla sicurezza è ora tenuto a:

  • intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
  • interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell’inosservanza;
  • se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo), interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.

Alla luce delle recenti novità, insomma, il preposto assume un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità, al fianco di datore di lavoro e dirigente.

Come segnalato dalla Nota di Confindustria, l’interpretazione giurisprudenziale potrebbe portare perciò a una distinzione tra vigilanza comportamentale (affidata al preposto) e alta vigilanza (propria del datore di lavoro).

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