Corso formazione aggiornamento per addetto antincendio livello 2
Date e modalità di erogazione
Durata: 5 ore (2 ore di teoria e 3 ore di pratica).
Il corso si terrà in aula ed è disponibile nelle seguenti date:
DICEMBRE
12 dicembre 2024 dalle 11 alle 17
GENNAIO
28 Gennaio 2025 dalle 11 alle 17
FEBBRAIO
19 Febbraio 2025 dalle 11 alle 17
MARZO
20 Marzo 2025 dalle 11 alle 17
APRILE
17 Aprile 2025 dalle 11 alle 17
MAGGIO
14 Maggio 2025 dalle 11 alle 17
GIUGNO
11 Giugno 2025 dalle 11 alle 17
LUGLIO
10 Luglio 2025 dalle 11 alle 17
DESCRIZIONE
Riferimento legislativo: Art. 18,37 e 43 D.lgs. 81/2008 e DM 02/09/2021.
Dal 4/10/2022, ai sensi del D.M. 2/9/2021, gli addetti antincendio devono essere soggetti ad un aggiornamento formativo con cadenza quinquiennale.
Programma
- Misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sicurezza antincendio
- Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio
- Esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza
- Prove di spegnimento con estintori su apposito focolare
- Prove pratiche complete con l’uso di naspi e idranti con erogazione di acqua
A chi è rivolto
Tutti i lavoratori, dipendenti o equiparati, incaricati di svolgere le mansioni di addetto antincendio in aziende con attività di Livello 1 (già Rischio Medio).
Perchè fare il corso
La sanzione per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) consiste:
• nell’arresto da due a quattro mesi del datore di lavoro/dirigente
• nell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro
Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi l’eventuale importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non informati/formati/addestrati.
Come previsto dal D.L. 76/13 le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 potranno subire aumenti sulla base di rivalutazione periodica effettuata dalla Direzione Generale per l’attività Ispettiva del Ministero del Lavoro.