IL SISTEMA DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI

SISTEMA DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI

Attraverso il D.M. 59/2023 e il D.D. 97/2023 è operativo il “Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti” (RENTRI).

Il RENTRI è il nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti:

  • modifica il procedimento per l’assolvimento degli adempimenti già previsti, quali l’emissione dei formulari di identificazione Rifiuti (FIR) e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico;
  • introduce un nuovo Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità, in cui i dati dei registri e dei formulari sono salvati e resi accessibili agli organi di controllo.

Il regolamento che disciplina il funzionamento del RENTRI (D.M. 59/2023) è entrato in vigore il 15 giugno 2023; con il D.D. 97/2023 è stata tracciata la roadmap con le tempistiche per l’iscrizione obbligatoria in funzione del numero di dipendenti: la prima scadenza è fissata al 15 dicembre 2024.

Le imprese che producono rifiuti nell’ambito di attività di costruzione o demolizione devono iscriversi al RENTRI se producono rifiuti pericolosi e devono registrarsi qualora abbiano unità locali che producono solo rifiuti non pericolosi.

Pertanto, se i cantieri producono solo rifiuti non pericolosi, non sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, ma dal 13 febbraio 2025 dovranno emettere il formulario di identificazione rifiuti cartaceo e vidimarlo digitalmente tramite il RENTRI: per questo adempimento è necessaria la registrazione.

 

Il RENTRI viene introdotto per due principali adempimenti:

  • emissione dei formulari di identificazione del trasporto;
  • tenuta dei registri cronologici di carico e scarico;

La piattaforma RENTRI è suddivisa in due sezioni:

  • anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
  • tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari

Devono iscriversi al sistema di tracciabilità dei rifiuti, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;
  • gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • le imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese che producono rifiuti pericolosi;
  • le imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni:
    • industriali,
    • artigianali,
    • derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Non hanno l’obbligo di iscriversi al RENTRI gli enti, le imprese e i soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi:

  • nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
  • dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  • nell’ambito delle attività commerciali;
  • nell’ambito delle attività di servizio;
  • da attività sanitarie;
  • veicoli fuori uso

I soggetti non tenuti all’iscrizione al RENTRI non devono tenere il registro di carico e scarico; tuttavia, se producono anche solo un rifiuto pericoloso dovranno iscriversi al RENTRI. Per il trasporto di rifiuti continuano ad emettere i FIR in formato cartaceo.

L’obbligo del FIR vale se non sono esonerati o non utilizzano documenti alternativi. Il formulario può essere compilato a cura del trasportatore.

 

 

 

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