Patente a crediti: risposte dell’Ispettorato del Lavoro.

PATENTE A CREDITI - Domande e Risposte

Come già accennato anticipatamente, dal 1° Ottobre 2024 vige l’obbligo, per imprese e lavoratori autonomi, del possesso di una patente a crediti ai fini dell’accesso ai cantieri edili.

Questa introduzione è importante in quanto rappresenta il primo passo verso un sistema di qualificazione di imprese e lavoratori in edilizia.

Non sono mancati i problemi e rallentamenti “informatici” e permangono diverse perplessità e dubbi sull’applicazione del nuovo sistema di qualificazione con riferimento all’entrata in vigore del Decreto 18 settembre 2024 n. 132 recante il “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.

Per risolvere alcuni di questi dubbi è stata prodotta la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL),  che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente a crediti.

Tuttavia l’Ispettorato ha recentemente pubblicato le prime FAQ (Frequently Asked Questions), cioè le domande poste frequentemente.

Presentiamo le prime risposte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro soffermandoci sui seguenti argomenti:

  • Fino a quando si può presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?
  • Attestazione di qualificazione SOA: la categoria è rilevante?
  • Presenza di più unità operative, formazione e Accordo unico

Fino a quando si può presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?

D: La prima domanda ricorda che la circolare n. 4/2024 stabilisce la “possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che ‘la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data’”.

R: L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili.
Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale.

In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale”.

Attestazione di qualificazione SOA: la categoria è rilevante?

D: La norma non indica la categoria di SOA  (Società Organismi di Attestazione) di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione.

R: Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.

Risposte INL: presenza di più unità operative, formazione e Accordo unico

Concludiamo con due risposte, la prima riguarda la presenza di più unità operative e la seconda fa riferimento al tema della formazione e del futuro Accordo Unico.

D: La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP. Per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?

R: Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

D: Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto della autocertificazione.

R: La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.

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