REACH: NUOVO FORMATO SCHEDE DI SICUREZZA AGENTI CHIMICI
Il regolamento UE n. 2020/878 ha modificato l’allegato II del regolamento n. 1907/2006 (c.d. REACH), introducendo un nuovo formato obbligatorio da rispettare per la redazione delle Schede di Sicurezza (SDS) degli agenti chimici.
Il regolamento ha previsto già dal 1° gennaio 2021 l’obbligo di fornite Schede di Sicurezza (SDS) conformi al nuovo formato, mentre dal 1° gennaio 2023 non possono più essere ritenute valide SDS conformi al modello previgente, ma tutte le Schede di Sicurezza devono essere aggiornate al nuovo modello.
Le schede di sicurezza rappresentano la “carta d’identità” della sostanza chimica e consentono di conoscere i rischi per la salute e la sicurezza connessi con l’uso, lo stoccaggio e l’esposizione al prodotto chimico.
QUALI SONO LE NOVITÀ PREVISTE DAL NUOVO FORMATO?
Le novità principali sono due. La prima riguarda l’obbligo di menzionare la presenza di nano forme, indicando quali tipologie sono presenti nella miscela e nelle sostanze chimiche e collegandovi le informazioni di sicurezza pertinenti.
Le sezioni che potrebbero riportare questa informazione sono:
- Sezione 1.1 (Identificatore del prodotto)
- Sezione 3 (Composizione/informazioni sugli ingredienti)
- Sezione 9 (Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali)
- Sezione 11 (Informazioni tossicologiche).
La seconda novità prevede che le Schede di Sicurezza dovranno indicare anche se l’agente chimico ha proprietà di perturbazione del sistema endocrino, oggetto di studio da anni, ma che non trovano riconoscimento nella classificazione degli agenti chimici, in quanto il CLP non individua una classe di pericolo per questo meccanismo anche se identifica specifiche azioni dannose.
Le sezioni delle Schede di Sicurezza dove inserire, se necessario, queste informazioni sono:
- Sezione 2.3 (Altri pericoli)
- Sezione 3.2 (Miscele)
- Sezione 11.2.1. (Proprietà di interferenza con il sistema endocrino)
- Sezione 12.6. (Proprietà di interferenza con il sistema endocrino).
Inoltre, il Regolamento UE n. 878/2020 riporta anche altri requisiti informativi o precisazioni importanti per la qualità dell’informazione veicolata attraverso le Schede di Sicurezza (SDS), in particolare:
- per le miscele pericolose soggette alla notifica al portale antiveleni, il formulatore deve generare un numero chiamato identificatore unico di formula (UFI) in conformità all’allegato VIII del regolamento CLP che va indicato nella SDS nella sezione 1.1. (Identificatore del prodotto);
- se disponibili i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione e le stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), dovrebbero essere indicati nelle SDS in quanto sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele.